Nella Sentenza n. 1478 del 27 gennaio 2015, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di licenziamento di un Dirigente da parte di una Pubblica Amministrazione. I Giudici di legittimità hanno sottolineato come nel procedimento disciplinare sia necessario, a salvaguardia del diritto di difesa dell’incolpato, sopperire alla incompleta tipizzazione normativa delle varie fattispecie di illecito disciplinare con una rigorosa e circostanziata indicazione, nella contestazione dell’addebito, della specifica natura della condotta e del profilo sotto cui la stessa viene addebitata, in modo che possa essere agevolmente individuato dall’incolpato il particolare ed esatto angolo visuale dal quale la sua condotta dovrà essere vagliata.
Ne deriva che la nullità della contestazione e delle accuse mosse all’incolpato per incertezza assoluta sul fatto e per la conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa può escludersi solo quando i fatti per i quali è stata ritenuta la responsabilità risultano tutti specificamente e analiticamente descritti nelle rispettive contestazioni trascritte nelle premesse sullo svolgimento del processo in guisa da non lasciare adito a dubbi sull’esatta consistenza e configurazione dei fatti e delle violazioni addebitate.
Le conseguenze del recesso illegittimo non sono esclusivamente quelle di tipo economico consistenti nel pagamento dell’indennità supplementare in favore del Dirigente, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, non essendo tale sanzione esclusiva delle tutele ordinarie del rapporto lavorativo. Infatti, la Suprema Corte ricorda che l’illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un Dirigente comporta l’applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell’art. 18 della Legge n. 300/70, con conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, mentre all’incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria.




