Licenziamento per inidoneità fisica: condizioni legittimanti

Nella Sentenza n. 18556 del 10 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro (purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido) ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell’art. 3, comma 3-bis, del Dlgs. n. 216/2003, in recepimento dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dalla disposizione comunitaria.