A partire dal 18 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl. 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 14 maggio 2021, e fino al 6 giugno 2021, i limiti agli orari di spostamenti in “zona gialla” si spostano progressivamente avanti fino alla loro totale eliminazione.
Dal 18 maggio 2021 infatti, le limitazioni hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Il calendario delle limitazioni agli spostamenti prosegue con il 7 giugno 2021, data in cui tale limite sarà spostato alle ore 24.00.
Infine, a partire dal 21 giugno 2021, in “zona gialla” cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020.
All’interno delle “zone bianche” invece non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
Attività dei servizi di ristorazione
Novità anche sul fronte ristorazione dove, a partire dal 1° giugno 2021, in “zona gialla”, sarà possibile consumare pasti anche al chiuso, nel rispetto di Protocolli e Linee-guida di Settore.
Attività commerciali all’interno di Mercati e Centri commerciali
Dal 22 maggio 2021, in “zona gialla”, potranno essere aperte nei giorni festivi e prefestivi anche le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei Mercati e dei Centri commerciali, Gallerie commerciali, Parchi commerciali e altre Strutture ad essi assimilabili nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi del Dl. n. 33/2020, art. 1, comma 14.
Palestre, Piscine, Centri natatori e Centri benessere
Il 24 maggio 201 invece è il giorno di riapertura delle Palestre in “zona gialla”, a patto che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo, come indicato nelle Linee-guida redatte ai sensi del Dl. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. “Decreto Riaperture”, vedi Entilocalinews n. 17 del 26 aprile 2021). Il 1 luglio 2021 sarà il turno di riapertura delle Piscine e Impianti natatori anche al coperto – fermo restando l’obbligo di rispettare le Linee-guida previste dall’art. 6 del Dl. n. 52/2021 – e dei Centri benessere – fermo restando l’obbligo di rispettare le Linee-guida adottate ex art. 1, comma 14, del Dl. n. 33/2020.
Eventi sportivi aperti al pubblico
Dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, in “zona gialla”, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli ex art. 5 del Dl. n. 52/2021.
È obbligatorio che ci siano posti a sedere preassegnati e sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita, inoltre, non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per Impianti all’aperto e a 500 per Impianti al chiuso.
Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
Impianti nei Comprensori sciistici
Dal 22 maggio 2021, in “zona gialla”, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle Linee-guida adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14, del Dl. n. 33/2020.
Attività di Sale giochi, Sale scommesse, Sale bingo e Casinò
Dal 1° luglio 2021, in “zona gialla”, riaprono Sale giochi, Sale scommesse, Sale bingo e Casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto delle Linee-guida già sopra ricordate.
Parchi tematici e di divertimento
Dal 15 giugno 2021, in “zona gialla”, sono consentite le attività dei Parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei Protocolli e delle Linee-guida già citate.
Centri culturali, Centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
Dal 1° luglio 2021, in “zona gialla”, sono consentite le attività dei Centri culturali, Centri sociali e Centri ricreativi, nel rispetto dei Protocolli e delle Linee-guida adottati ex art. 1, comma 14, del Dl. n. 33/2020.
Dal 15 giugno 2021, con le stesse Linee-guida, sono consentite anche le feste per cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, ma è necessaria una certificazione verde “Covid-19” di cui all’art. 9 del Dl. n. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”, vedi Entilocalinews n. 17 del 26 aprile 2021).
Corsi di formazione
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, possono svolgersi in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nel rispetto dei protocolli e delle Linee-guida adottate ai sensi del Dl. n. 33/2020, art. 1, comma 14.
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
In zona gialla, riaprono al pubblico i musei e gli altri Istituti e Luoghi della cultura a condizione che sia garantita una modalità di fruizione contingentata o tale da evitare assembramenti di persone. Per gli Istituti e i Luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a 1 milione, il servizio è assicurato anche il sabato e i giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso infine l’accesso gratuito a tutti gli Istituti e ai Luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
Rilascio della certificazione verde “Covid-19”
La certificazione verde “Covid-19” ha validità di 9 mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale. È rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
Modifiche alla classificazione delle Regioni in base all’andamento dei contagi
Il Decreto modifica il Dpcm. 3 novembre 2020, Allegato 25, comma 16-septies, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020.
La classificazione per colore delle Regioni è così modificata:
- “Zona bianca“: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive;
- “Zona gialla“: le Regioni nei cui
territori alternativamente:
- l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
- l’incidenza
settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti e si verifica una delle 2 seguenti condizioni:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti “Covid-19” è uguale o inferiore al 30%;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti “Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;
- “Zona arancione“: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate precedentemente dal presente comma;
- “Zona
rossa“: le Regioni nei cui territori alternativamente:
- l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- l’incidenza settimanale dei contagi è pari o
superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe
le seguenti condizioni:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti “Covid-19 è superiore al 40%;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti “Covid-19 è superiore al 30%”.
Per ulteriori approfondimenti e le altre disposizioni in materia di scenari di rischio delle Regioni, si rimanda al testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/ 2021/05/18/117/sg/pdf).




