Sulla rimessione alla Corte di Giustizia della Ue della questione del criterio per individuare il limite minimo del 30% della partecipazione del socio privato ad una costituenda società mista pubblico – privata
Devono essere sottoposti alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti pregiudiziali ai fini della decisione della controversia:
1) se sia conforme al diritto eurounitario ed alla corretta interpretazione dei considerando 14 e 32, nonché degli articoli 12 e 18 della Direttiva n. 24/2014/UE e 30 della Direttiva n. 23/2014/UE, anche con riferimento all’art. 107 TFUE, che, ai fini della individuazione del limite minimo del 30% della partecipazione del socio privato ad una costituenda società mista pubblico – privata, limite ritenuto adeguato dal legislatore nazionale in attuazione dei principi eurounitari fissati in materia dalla giurisprudenza comunitaria, debba tenersi conto esclusivamente della composizione formale/cartolare del predetto socio ovvero se l’amministrazione che indice la gara possa – o anzi debba – tener conto della sua partecipazione indiretta nel socio privato concorrente;
2) in caso di soluzione positiva del precedente quesito se sia coerente e conforme con i principi eurounitari, ed in particolare con il principio di concorrenza, proporzionalità e adeguatezza, che l’amministrazione che indice la gara possa escludere dalla gara il socio privato concorrente, la cui effettiva partecipazione alla costituenda società mista pubblico privata, per effetto della accertata partecipazione pubblica diretta o indiretta, sia di fatto inferiore al 30%.
Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2020 n. 2929
Pubblicato il 11/05/2020
N. 02929/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05663/2019 REG.RIC.
N. 06020/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5663 del 2019, proposto da
Roma Multiservizi s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Rti con Rekeep s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Patrizio Leozappa, Fabio Baglivo e Tommaso Edoardo Frosini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Autorità Nazionale Anticorruzione, Corte dei Conti – Procura Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Aristide Police e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;
…..
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