Nella Delibera n. 391 del 26 giugno 2017 della Corte dei conti Veneto, un Comune chiede di conoscere se per un Ente di piccole dimensioni sia possibile derogare al disposto dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 per procedere all’assunzione a tempo determinato di particolari figure professionali, quali il Vigile urbano o l’Assistente sociale, non sostituibili nelle loro peculiari funzioni da altri dipendenti del Comune, per far fronte a particolari situazioni, come ad esempio, prolungate assenze di dipendenti per motivi di salute o per maternità.
La Sezione sostiene che l’inderogabilità dei limiti stabiliti dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 sussiste anche per sostituzioni di personale temporaneamente assente per cause non programmabili dal Comune come nel caso di assenza per maternità di una dipendente. In sostanza, quindi, l’indefettibilità dei limiti indicati vale anche con riferimento ad Enti di piccole dimensioni, non avendo l’ordinamento previsto alcuna ulteriore deroga in tal senso, neanche per fare fronte ad esigenze eccezionali o transitorie.




