Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali/interni: per il Tar Sardegna è causa di esclusione

Nella Sentenza n. 577 del 7 settembre 2017 del Tar Sardegna, una Ditta, all’esito della procedura indetta da un Comune per l’affidamento del Servizio di “Trasporto scolastico”, con ricorso amministrativo ha chiesto all’Amministrazione di riesaminare le operazioni di gara nella parte in cui non è stata esclusa l’aggiudicataria, per avere questa omesso di indicare gli oneri di sicurezza aziendali. In particolare, veniva denunciato che indebitamente la Commissione aveva operato il soccorso istruttorio permettendo all’aggiudicatario di specificare solo in un secondo tempo i propri oneri aziendali e permettendo di integrare fuori termine l’offerta. I Giudici sardi rilevano che, con l’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16, è stata superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10 del Dlgs. n. 50/16. In presenza di una esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se, né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo di effettuare la dichiarazione stessa; il che è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, citato, che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo. Pertanto, l’obbligo dell’indicazione specifica degli oneri aziendali rende applicabile, in difetto, l’esclusione automatica.