Nella Delibera n. 39 del 15 gennaio 2020 dell’Anac, l’Autorità afferma che gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara sono tenuti al pagamento del contributo all’Anac quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Il mancato versamento del contributo entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta determina l’esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, l’Autorità determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale “condizione di ammissibilità dell’offerta” nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. La norma si riferisce specificamente ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici, ma l’interpretazione dell’Autorità è stata nel senso di ritenere la previsione riferita in via estensiva anche ai contratti aventi ad oggetto i servizi e le forniture.




