Nella Sentenza n. 2220 del 14 aprile 2016, la Ctr di Milano ha statuito che, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dello stesso per mancato compimento dei lavori o per mancato rilascio di titoli abilitativi, deve tuttavia essere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità.
Nel caso di specie – chiariscono i Giudici milanesi – appare evidente che la sopravvenuta ed imprevedibile occupazione abusiva dell’abitazione integri un’ipotesi di forza maggiore, che i ricorrenti avevano denunciato prima della scadenza dei 18 mesi previsti dalla norma per il trasferimento della residenza, iniziando successivamente le azioni per lo sgombero dell’immobile, comportamento che esclude qualsivoglia addebito di colpa nei loro confronti.