Manovre 2020 e 2021 e previsioni utili per la redazione o la variazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali

di Giuseppe Vanni
Nel corso degli anni 2020 e 2021, sono stati numerosissimi i Provvedimenti nei quali sono state inserite disposizioni con ricaduta sugli aspetti economico-finanziari e sulla programmazione di bilancio annuale e pluriennale degli Enti Locali:
- “Legge di bilancio 2020” (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019);
- Decreto “Cura Italia” (Dl. 27 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27);
- Decreto “Rilancio Italia” (Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77);
- Decreto “Semplificazioni” (Dl. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120);
- Decreto “Agosto” (Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 2020, 13 ottobre 2020, n. 126);
- Legge “Ristori” (Legge 18 dicembre 2020, n. 176/2020 di conversione dei 4 Decreti “Ristori”);
- Decreto “Milleproroghe 2021” (Dl. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21);
- “Legge di bilancio 2021” (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020);
- Decreto “Sostegni” (Dl. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge n. 69 del 21 maggio 2021);
- Decreto “Sostegni-bis” (Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge n. 106 del 24 luglio 2021);
- Decreto “Semplificazione” (Dl. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 181 del 29 luglio 2021);
- Decreto “Fiscale” (Dl. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge n. 2015 del 17 dicembre 2021);
- Dl. “Attuazione del ‘Pnrr’” (Dl. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021);
- Decreto “Milleproroghe 2022” (Legge 30 dicembre 2021, n. 228);
- “Legge di bilancio 2022” (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Era stato da molti ipotizzato, nei mesi scorsi, che gli Enti Locali sarebbero tornati ad una programmazione “normale” di bilancio già a partire dal 2022 e probabilmente, per tale motivo, con la “Legge di bilancio 2022” non sono state riproposte per il 2022, come per il 2021, alcune disposizioni finanziarie straordinarie e agevolative per la chiusura dei bilanci di previsione degli Enti Locali.
Ecco una breve rassegna di ciò che sussisteva per il 2021 e non ritroveremo per il 2022, salvo alcune precisazioni:
- la possibilità di utilizzare, per le spese correnti connesse al “Covid-19”, i proventi delle concessioni edilizie e l’avanzo libero di amministrazione;
- il ri-finanziamento della stragrande maggioranza dei vari ristori specifici;
- il rifinanziamento del “Fondone” e la possibilità di utilizzare per le spese “Covid-19” eventuali quote del “Fondone” 2021 per “perdita di gettito” non utilizzate (non impegnate) al termine dell’esercizio 2021 (anzi per tali risorse assegnate ne dovrebbe essere prevista la restituzione, come più volte ribadito dalla RgS, a seguito dell’esame del Tavolo tecnico della Certificazione della “perdita di gettito” 2020 e 2021, ora da effettuarsi entro la fine di ottobre 2022 – termine prorogato con i commi 590 e 591 della “Legge di bilancio 2022”).
Diverse disposizioni delle Manovre 2020 e 2021 (e anche di Provvedimenti precedenti) rimangono d’interesse (o ancora di interesse) rilevante in relazione alla programmazione di bilancio 2022-2024 e alla predisposizione o alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, che di seguito riportiamo:
- l’art. 7, comma 2, del Dl. n. 78/2015, permette ancora in caso di rinegoziazione mutui da parte degli Enti Locali di utilizzare, anche per gli anni 2022 e 2023, le risorse derivanti (risparmi finanziari) senza vincoli di destinazione, e quindi anche per spese correnti.
- la “Legge di Bilancio 2020” ha stabilito:
- al comma 80 (“Riduzione ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022’”) che gli Enti Locali, anche per l’anno 2022, possono ridurre, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali (commi da 784 a 815 della stessa “Legge di bilancio 2020”), ma previo parere dell’Organo di revisione, il “Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza nonché in conto residui e gli accertamenti (miglioramento della percentuale di riscossione);
- al comma 555 (“Incremento limite anticipazione di Tesoreria Enti Locali”), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, si consente che il limite massimo per il ricorso da parte degli Enti Locali all’anticipazione di Tesoreria, di cui all’art. 222 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), sia innalzato anche per l’anno 2022 a 5/12;
- il Decreto “Cura Italia” ha previsto, all’art. 107-bis (“Riduzione ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022’”), che gli Enti Locali, a decorrere dal rendiconto 2020 (quindi anche con riferimento al bilancio di previsione 2022/2024) possono determinare il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” accantonato, con riferimento alle entrate dei Titoli I e III, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente (come previsto dal Principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011) con i dati del 2019 in sostituzione (ai fini del calcolo) di quelli relativi sia all’esercizio 2020 sia all’esercizio 2021. La norma, in teoria, dovrebbe permettere agli Enti di calcolare un minor accantonamento da “Fcde” considerato che le riscossioni 2020 e 2021 dovrebbero essere risultate inferiori al trend precedente a causa dell’emergenza “Covid-19”. In proposito, gli Enti Locali dovranno comunque operare con molta prudenza in relazione al 2022, anche tenendo ben in considerazione che negli anni successivi il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” dovrà essere determinato con le modalità ordinarie;
- l’art. 78 del Dl. n. 104/2020, prevede ancora per il 2022 quote di “ristoro” a copertura/indennizzo dell’esenzione Imu per gli immobili “D/3” destinati a Cinema, Teatri, Sale concerti e spettacoli, quando i proprietari risultano essere anche i gestori di tali attività;
- l’art. 106 del Dl. n. 34/2020 (“Fondone”) permette ancora l’applicazione al 2022 degli Avanzi vincolati da fondi emergenziali per contratti di servizio continuativo sottoscritti antecedentemente al 31 dicembre 2021, naturalmente per la quota di competenza per il 2022;
- il comma 866, della Legge n. 205/2018, consente l’utilizzo di proventi da alienazioni patrimoniali a copertura della spesa per il rimborso delle quote capitale mutui.
- l’art. 10, comma 6-bis, Dl. n. 77/2021, stabilisce che gli Enti Locali determinino il “Fondo perdite partecipate” senza tener conto dei risultati di esercizio negativi dell’anno 2020, non immediatamente ripianati, delle partecipate.
Le Manovre di fine anno 2021, aggiuntivamente, hanno dettano norme da segnalare ai fini della redazione del bilancio di previsione 2022/2024:
- il Decreto “Milleproroghe 2022” stabilisce per il 2022, con l’art. 3, comma 3, che l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat, previsto dall’ art. 3, comma 1, del Dl. n. 95/2012 (“riduzione dei costi per locazioni passive”), non si applica al canone di locazione dovuto dalle Amministrazioni pubbliche (anche se il percettore è un’altra Pubblica Amministrazione);
- la “Legge di bilancio 2022”, con i commi da 597 a 602, prevede che gli Enti Locali che hanno contratto con il Mef anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, potranno richiedere che i relativi Piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:
a) decorrenza della modifica dei Piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in 30 anni mediante rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione pari al rendimento di mercato dei Bpt, con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il Piano d’ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione.
La quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023;
- sempre la “Legge di bilancio 2022”, con commi da 583 a 587, dispone l’obbligatorio incremento dell’indennità dei Sindaci/Vice-sindaci/Presiedenti dei Consigli dei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto ordinario rispetto alle attuali, sulla base del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo Censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:
a) 100% per i Sindaci metropolitani;
b) 80% per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70% per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45% per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16% per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
E’ prevista la possibilità di graduare l’incremento, a partire dall’importo dell’indennità precedente, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (rispettivamente per: 45%, 68%, 100%). La copertura del maggior onere è prevista con trasferimenti statali.
Inoltre, la “Legge di bilancio 2022” e il Decreto di “Attuazione ‘Pnrr’” stanziano/incrementano numerosi fondi destinati direttamente agli Enti Locali o con possibile gestione/utilizzo da parte degli stessi, ma pochi hanno risorse aggiuntive già a partire dal 2022 e sono i seguenti:
- con i commi da 407 a 414, “Legge di bilancio 2022”, è istituito un contributo da assegnare ai Comuni per gli anni 2022 e 2023, finalizzato alla realizzazione di investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l’anno 2022 e Euro 100 milioni per l’anno 2023.
- con i commi da 534 a 542, “Legge di bilancio 2022”, sono assegnati ai Comuni, al fine di favorire gli investimenti in Progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, contributi per investimenti nel limite complessivo di Euro 300 milioni per l’anno 2022. Potranno richiedere i contributi:
- nel limite di Euro 5.000.000, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. La domanda è presentata dal Comune capofila;
- i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con specifico Dm. Interno, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti e le risorse già attribuite;
- con gli artt. 20 e 20-bis, “Decreto attuazione Pnrr”, si incrementano i fondi per la Rigenerazione urbana (“Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”) di Euro 100 milioni per l’anno 2022 e Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. I Comuni beneficiari delle risorse dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del “Pnrr” per la gestione, controllo e valutazione della misura;
- con gli art. 31-bis del “Decreto attuazione ‘Pnrr’”, viene istituito, al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni a tempo determinato in deroga utili al potenziamento amministrativo degli Uffici comunali per l’attuazione del “Pnrr”, un apposito “Fondo”, nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione di Euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le risorse saranno ripartite tra i Comuni attuatori dei Progetti previsti dal “Pnrr” con Dpcm. sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.
Anche il “Fondo di solidarietà comunale” viene aumentato per varie finalità, in quanto la “Legge di bilancio 2022”, interviene con i commi 172, 174, 563 e 564, prevedendo vari incrementi del Fondo di solidarietà comunale per varie finalità.
Elenchiamole:
- per rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del Servizio di “Asilo nido” abbiamo Euro 120 milioni per l’anno 2022 da destinare ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;
- per incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei “livelli essenziali delle prestazioni” (“lep”), il numero di studenti disabili frequentanti la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado, avremo Euro 30 milioni per l’anno 2022 destinati ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;
- per sostenere le funzioni sociali dei Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, stanziati Euro 44 milioni per l’anno 2022;
- per potenziare i Servizi sociali, di “Asilo nido” e di “Traporto disabili”, incrementato il “Fondo” che nel 2022 ammonterà a complessivi Euro 6.949.513.365.
Da segnalare anche, per i sicuri impatti che avranno sul bilancio di previsione 2022-2024, le seguenti specifiche norme:
- l’art. 15, comma 4-bis, e l’art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021, prevedono per il 2022 (fino al 2026) la possibilità di effettuare gli stanziamenti per trasferimenti “Pnrr” (anche per edilizia scolastica) con variazione anche in esercizio/gestione provvisorio/a, anche sulla base della sola delibera di assegnazione/ripartizione (ossia senza impegno formalizzato da parte dell’Ente erogante); in seguito nessun limite è posto all’applicazione delle risorse “Pnrr” confluite in avanzo;
- la Legge n. 145/2015, con i vigenti commi da 858 a 872, impone agli Enti Locali di accantonare/variare un apposito “Fondo di garanzia debiti commerciali”, con Deliberazione di Giunta, a valere sulla parte spesa del bilancio di previsione 2022 (entro il 28/02, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nel 2022:
- pari al 5%, nel caso di mancata riduzione del debito commerciale del 10% (2021 sul 2020 ), ma solo qualora il residuo debito commerciale scaduto sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2021;
- in subordine dall’1% al 5%, qualora l’Ente abbia un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti.
Nel corso dell’esercizio, l’accantonamento al “Fgdc” deve essere adeguato alle variazioni di bilancio per le spese di acquisto di beni e servizi. Su tale accantonamento non è possibile disporre impegni e pagamenti, in quanto trattasi in sostanza di una sanzione per gli Enti Locali che presentano i suddetti indicatori negativi, e quindi confluirà a rendiconto nella parte accantonata del risultato di amministrazione (art. 2, comma 4-quater, Dl. n. 183/2020). Gli Indicatori di riferimento citati sono elaborati mediante la “Piattaforma per la gestione telematica del rilascio della certificazione” (“Pcc”), ma per il 2022 e per il 2023 è data la possibilità per gli Enti Locali di indicare quanto risulta dai dati della propria contabilità se questi comunicheranno nei termini (31 gennaio 2022) l’ammontare del proprio stock di debiti commerciali scaduti e non pagati per il 2020 e per il 2021. Per il valore del ritardo dei pagamenti 2021 occorrerà che gli Enti Locali facciano comunque sempre riferimento a quando risultante dalla “Pcc” (art. 9, comma 2, Dl. n. 152/2021).
Nell’impostazione del bilancio di previsione 2022/2024, inoltre, i Responsabili finanziari dovranno valutare anche altre situazioni, come sotto riportato:
- con riguardo ai Tributi locali, occorrerà valutare/stimare la capacità di riscossione post pandemia, tenuto conto anche della possibilità dei contribuenti di ricorrere al “ravvedimento lungo” (art. 13 del Dlgs. n. 472/1997);
- per la Tari, in attesa del Pef 2022 approvato dall’Ente regolatore, occorrerà adottare previsioni prudenziali (facendo riferimento al Pef per il 2021) ma in pareggio fra entrate e uscite, e solo successivamente alla definizione del Pef 2022 procedere a variazioni nel corso dell’esercizio 2022 per allineare entrate e uscite relative;
- con riferimento all’Addizionale comunale, qualora l’Ente accerti tale tributo ordinariamente per cassa, occorrerà valutare una riduzione prudenziale della previsione di entrata, tenuto conto della negativa variazione del Pil comunale avvenuta nell’anno 2020;
- relativamente al Canone unico patrimoniale, occorrerà indicare previsioni prudenziali, in quanto l’art. 9, comma 831-bis, del Dl. n. 77/2021, ha stabilito la determinazione di un canone fisso di Euro 800 per gli impianti di telefonia, i ripetitori e le stazioni radio, e con la Risoluzione Mef n. 6/2021 è stato definito che la tariffa oraria deve calcolarsi obbligatoriamente in 1/24 di quella giornaliera.
Infine, con riguardo alle spese correnti, occorrerà necessariamente stimare con attenzione i costi per l’energia (gas, elettricità), in considerazione degli incrementi molto significativi registrati già nel corso del 2021 dei prodotti petroliferi e applicati dai gestori a rete.
Evidentemente, per le tante ragioni esogene e non controllabili che conosciamo (dalla pandemia prolungata, “Pnrr”, spinta inflazionistica, aumento del debito pubblico … sino alla parziale instabilità politica italiana, ai nuovi focolai di crisi internazionali, ai player mondiali – come la Cina – sempre più forti …), aumentano sempre più i risvolti normativi che incidono non solo nella vita delle persone e delle imprese, ma ugualmente sugli Enti Locali.
Predisporre i bilanci di previsione, gestirli anche con una visione di medio lungo andare e chiuderli conservando costantemente l’equilibrio generale dei conti sta diventando un compito sempre più arduo. Ma non è possibile far altro che “rimboccarsi le maniche”, e fare di necessità virtù.
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