E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 20), il Dl. 24 aprile 2017, n. 50 rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (c.d. “Decreto Enti Locali” o “Manovrina”).
Tra le disposizioni introdotte dalla nuova Manovra finanziaria, segnaliamo le novità di natura fiscale che interessano – in maniera più o meno diretta – gli Enti Locali e le Società pubbliche.
Art. 1 – Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale
Con l’art. 1 in commento viene modificata, a partire dal 1° luglio 2017, l’applicazione dello “split payment“ di cui all’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, a “cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., come definita dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, e successive modificazioni (…) per quali i cessionari o committenti non sono debitori d’Imposta ai sensi di delle disposizioni in materia d’Iva (…)”.
Lo “split payment“ è esteso alle operazioni effettuate nei confronti delle:
- Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del Cc, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc, direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc, dalle Società di cui alle lett. a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le Società di cui alla lett. d) ovvero fra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09;
- Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana; con il Decreto Mef di cui al comma 1, può essere individuate un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Le disposizioni del presente art. 1 si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 395, della Direttiva 2006/112/Ce (ad oggi il 31 dicembre 2017, quindi la novità normativa riguarderebbe soltanto il secondo semestre dell’anno corrente. Peraltro, l’Italia ha già richiesto alla Ue la proroga di altri 3 anni del meccanismo derogativo; anche perché avrebbe poco senso imporre un adeguamento entro 2 mesi dei Sistemi informatici a tutti i soggetti interessati, con conseguente aggravio di costi anche dal punto di vista della formazione degli stessi, per poi ritornare allo status quo dopo soli 6 mesi).
Con l’abrogazione del comma 2, dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, dal punto di vista dei fornitori di prestazioni verso le P.A. si estende lo “split payment” anche ai Professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di Imposta sul reddito.
Restano pertanto fuori dal meccanismo della scissione dei pagamenti le restanti categorie di fornitori e di prestazioni indicate dalla Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015.
Con Decreto del Mef, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, verranno stabilite le disposizioni di attuazione del presente art. 1.
Le disposizioni del presente art. 1 saranno applicate dalle operazioni “fatturate” dal 1° luglio 2017.
Da rilevare che, con riferimento ad alcune delle Società interessate (es. quelle controllate da Enti Locali) il “perimetro” di applicazione dello “split payment“ diverrebbe più ampio rispetto a quello dei soggetti obbligati a ricevere fatture in formato elettronico, quindi salvo diversi chiarimenti futuri ad oggi si verrebbe a creare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, una situazione simile a quella esistente nei primi mesi dell’anno 2015 (ricordato che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche verso gli Enti Locali, obbligati a ricevere fatture in “split payment“ dal 1° gennaio 2015, è scattato dal 31 marzo 2015), ossia di fatture emesse in “split payment” ma in formato analogico.
Art. 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva
L’art. 2 apporta modifiche all’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72, variando il termine di decadenza per poter esercitare il diritto di detrazione Iva sui beni e servizi acquistati.
In precedenza la detrazione poteva essere applicata, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Alla luce delle modifiche operate, entrate in vigore da subito senza alcun periodo transitorio, la detrazione può essere operata, al più tardi, con la Dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.
Il termine alla detrazione Iva è quindi fissato nel termine della Dichiarazione annuale.
In relazione alle operazioni 2017, ricordiamo che, in base ai nuovi obblighi, la scadenza di presentazione della Dichiarazione annuale “Iva 2018” è stabilita nel 30 aprile 2018, per cui fatture pagate nell’anno 2017 possono essere portate in detrazione al massimo entro tale data, mentre fatture pagate nell’anno 2016, essendo già decorso il termine di presentazione della Dichiarazione “Iva 2017” (28 febbraio 2017) non potrebbero più essere recuperate.
Peraltro, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 5, del recente Dl. 193/16 (vedi Entilocalinews n. 42 del 31 ottobre 2016), che ha esteso a 5 anni il termine entro cui poter reinviare eventuali Dichiarazioni Iva “integrative a favore” (e dall’anno di riferimento 2016 in poi come “integrative”), a parere di chi scrive un soggetto Iva (Ente Locale incluso) potrà sempre correggere eventuali mancate detrazioni presentando una Dichiarazione Iva “integrativa a favore” (se riferita agli anni 2015 e precedenti) o “integrativa” (se riferita agli anni 2016 e successivi), rettificando contestualmente i registri Iva dell’anno cui si riferisce la Dichiarazione.
Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni
Viene modificato l’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13, riducendo da Euro 15.000 ad Euro 5.000 il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle Imposte sui redditi e alle relative Addizionali, alle ritenute alla fonte, alle Imposte sostitutive e all’Irap possono essere portati in compensazione con preventiva richiesta di apposizione del “visto di conformità” [art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 241/97] sulle relative Dichiarazioni.
Si prevede inoltre che, nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17, del Dlgs. n. 241/97, dei crediti suddetti in violazione dell’obbligo di apposizione del “visto di conformità” o della sottoscrizione, ovvero con “visto di conformità” o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria procede al recupero dell’ammontare di tali crediti con addebito di interessi e sanzioni.
L’intervento normativo in commento ha modificato anche il limite massimo di Euro 5.000 per l’utilizzo del credito Iva in compensazione senza l’apposizione di “visto di conformità” attraverso l’introduzione di una modifica all’art. 10, comma 1, lett. a) n. 7, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09.
Dal punto di vista degli Enti Locali, tale modifica non dovrebbe peraltro generare effetti sostanziali, in quanto con l’avvento dello “split payment“ (almeno fino a che tale meccanismo resterà in vigore) il credito Iva esistente va fisiologicamente riducendosi, per cui un Ente che ad oggi possiede un credito superiore a Euro 5.000 ma inferiore ad Euro 15.000 è facile presumere che abbia già deciso di compensarlo esclusivamente “Iva da Iva” e non in modo “orizzontale”.
Si prevede infine che non vi sia la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il pagamento degli importi dovuti a seguito di riscossione coattiva di somme oggetto di atti di recupero di cui all’art. 1, comma 422, della Legge n. 311/04.