Mansioni superiori: legittimità del riconoscimento anche in assenza di un provvedimento formale di assegnazione

Nella Sentenza n. 14808 del 10 luglio 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte affronta la questione della legittimità del riconoscimento dello svolgimento di “mansioni superiori” in assenza di un atto formale di attribuzione. I Giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di “Pubblico Impiego contrattualizzato”, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell’art. 52, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei Contratti collettivi, né all’operatività del nuovo Sistema di classificazione del personale introdotto dalla Contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del Legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al Principio di cui all’art. 36 della Costituzione. Secondo la citata disposizione costituzionale, infatti, vige il Principio per cui “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La Suprema Corte precisa che il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, non è condizionato alla legittimità, né all’esistenza di un provvedimento formale del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’Ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.