Mansioni superiori: possono essere riconosciute solo con un incarico formale e se il posto in organico è vacante

Nella Sentenza n. 3431 del 23 giugno 2017 del Tar Campania, un dipendente comunale, inquadrato nel 6° livello, agisce per il riconoscimento del diritto a conseguire le differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione spettante al personale inquadrato nel 7° livello, con qualifica immediatamente superiore. I Giudici campani rilevano che la domanda del dipendente, tesa ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile in virtù dello svolgimento di mansioni superiori, non può fondarsi, né sull’art. 36 della Costituzione – in quanto il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e alla quantità del lavoro

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