Matrimoni tra omosessuali: Alfano invita i Prefetti a vigilare e ad annullare le trascrizioni

Nel corso delle interrogazioni a risposta immediata svoltesi ieri alla Camera, il Ministro dell’Interno Angelino Alfano è tornato sul tema della trascrizione dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. Ricordiamo che, con la Circolare n. 40 del 7 ottobre 2014, l’Interno aveva definito tale pratica “non conforme al quadro normativo vigente” poiché “la disciplina dell’eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale”.

Come noto, il provvedimento ha destato non pochi malumori e alcuni noti Sindaci italiani hanno pubblicamente dichiarato che non si sarebbero attenuti alle disposizioni della Circolare n. 40 fintanto che una norma non avesse colmato il vuoto normativo che avvolge la materia.

Rispondendo, ieri, a una domanda dell’On. Formisano sulle competenze dei Prefetti relativamente alle trascrizioni in oggetto, il Ministro dell’Interno ha dichiarato che il loro intervento è, in questi casi, espressione delle funzioni di vigilanza sull’ordinata tenuta dei Registri di stato civile, conferite dall’art. 9 del Dpr. n. 396/00 “in riferimento al quale è appunto il Prefetto ad esercitare in questo ambito compiti di sovrintendenza nei confronti dei Sindaci”.

Dopo aver precisato che i “primi cittadini” sono considerati dalla normativa degli Organi di amministrazione indiretta dello Stato “e non certo quale vertice dell’Ente Locale”, Alfano ha definito “del tutto proprio […] l’esercizio di poteri che sono tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica”.

L’indicazione fornita nel corso del “question time” ai Prefetti è pertanto la seguente:

  1. ammonire i Sindaci inadempienti affinché annullino loro stessi le trascrizioni dei matrimoni omosessuali;
  2. in caso di “perdurante inerzia del Sindaco”, procedere loro stessi a annullare gli atti in questione, esercitando il loro “potere caducatorio”.