Nell’Ordinanza n. 1420 del 22 gennaio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte si esprime sulla responsabilità di un Farmacista che, nello svolgimento della sua attività (di Farmacista), aveva ceduto alla propria clientela confezioni di medicinali soggetti a prescrizione medica in mancanza della presentazione della relativa ricetta. I Giudici di legittimità rilevano che il Decreto del Ministero della Salute 31 marzo 2008 ammette la consegna anticipata del farmaco al paziente, in caso di necessità ed urgenza, a determinate condizioni. La sussistenza delle condizioni di urgenza e necessità di cui al richiamato Decreto non va soltanto allegata, ma provata in concreto, attraverso la produzione dei supporti documentali di riscontro specificamente descritti negli artt. 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero della Salute in questione. Quindi, la condotta di un Farmacista è illecita se non viene provato il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 del Decreto del Ministero della Salute sopra citato. Nel caso in esame, la consegna anticipata dei farmaci non è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero della Salute, né sono state osservate le cautele di cui agli artt. 5 e 7 del medesimo Decreto; pertanto la condotta del Farmacista è illecita.