È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2022 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 agosto 2022 (“Aggiornamento degli Allegati al Dlgs. n. 118/2011”).

Il Dm., ai sensi dell’art. 11, comma 11, del Dlgs. n. 118/2011, su proposta della Commissione Arconet, ha aggiornato gli Schemi di bilancio degli Enti Locali, specificatamente gli Allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’Allegato “4/1” – Principio contabile applicato concernente la programmazione” – viene aggiornato apportando, oltre a correzioni formali, le seguenti modifiche:

a) al paragrafo “13.3”, ora deve essere indicata dalle Regioni e dalle Province autonome nella Sezione delle entrate, in caso di risultato negativo, l’eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal “Debito autorizzato e non contratto (“Danc”) che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell’equilibrio di bilancio; inoltre, con riferimento all’equilibrio complessivo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal “Danc”, devono anche riportare:

·     la quota dell’equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall’utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

·     la quota dell’equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da “Danc”;

b) al paragrafo “13.4”, si prevede ora che il Prospetto degli equilibri delle Regioni, nella Sezione dedicata alle partite finanziarie deve riportare, in caso di risultato di competenza negativo (“D/3”) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal “Danc” formatosi nell’esercizio che non rileva ai fini dell’equilibrio di bilancio indicando distintamente:

·     la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall’utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

·     la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da “Danc”;

c) al paragrafo “13.10.4”, vengono sostituire la Tabella n. 2 “Analisi degli investimenti di competenza dell’esercizio per fonte di copertura” e la Tabella n. 3 “Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati col ricorso al Danc”;

Nell’Allegato “4/2-“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” – si sostituisce completamente il paragrafo 5.3.4-bis, rubricato “La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (‘Danc’) (solo per le Regioni)”. Ora si prevede quanto segue.

A decorrere dall’esercizio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre se nell’ultimo anno hanno registrato valori degli Indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini di pagamento. La possibilità di effettuare Investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall’ordinamento per il debito. La copertura da “Danc” si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del “Fpv”. Alla fine dell’esercizio, l’importo del “Danc” formatosi nel corso dell’esercizio è pari all’ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio destinati alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio finanziati da debito. In ogni caso, i maggiori accertamenti cui non è stata attribuita una specifica destinazione concorrono alla determinazione del risultato di competenza, del risultato di amministrazione e dell’importo del “Danc” alla fine dell’esercizio.

In sede di rendiconto, il “Danc” può determinare saldi di competenza negativi da “Danc” in quanto a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate.

L’equilibrio complessivo negativo da “Danc” può non determinare la formazione del disavanzo di amministrazione da “Danc” se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall’utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

Il disavanzo di amministrazione da “Danc” è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione derivante da “Danc” è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata “Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto”; a fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

L’Allegato “4/3-“Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria” – viene aggiornato con la sola modifica della Nota n. 27 del paragrafo 6.1.3, dove il codice «2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione» è sostituito con “2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili”.

Nell’Allegato “10– “Schema di rendiconto” – sono sostituiti il Prospetto concernente gli “Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)” e il Prospetto contenente il “Quadro generale riassuntivo”, con i 2 Prospetti aggiornati riportati in allegato al presente Decreto Mef. Tale aggiornamento si applica a decorrere dal rendiconto 2022.