La Ragioneria generale dello Stato, con il Parere n. 39639/2021, è intervenuta in maniera puntuale sul funzionamento dell’istituto della mobilità tra Enti diversi della P.A. a seconda delle diverse casistiche ed effetti dei trasferimenti di personale sul bilancio e ai fini della quantificazione degli spazi assunzionali.
Rileva a tal fine la diversa modalità di calcolo delle capacità assunzionali delle P.A, ossia da un lato l’applicazione delle rigide regole del turn over, dall’altro il calcolo basato sulla sostenibilità finanziaria, all’interno del quale rientrano le Regioni e i Comuni, alla luce del Dl. n. 34/2019. Per le Province invece manca ancora il Decreto attuativo.
Per le Amministrazioni in cui trovano applicazione le regole del turn over, persiste la possibilità di ritenere “neutra” la mobilità in entrata, in virtù di 2 specifiche norme. L’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012 – che afferma che quando un dipendente cessa per mobilità la sua spesa non può mai essere considerata come budget su cui calcolare gli spazi destinati a nuovi ingressi – e l’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004, che consente i trasferimenti per mobilità tra Amministrazioni che hanno limitazioni alle assunzioni. Quindi, se i 2 Enti hanno regole di turn over, anche diverse tra di loro, il passaggio di mobilità viene definito “neutro” in quanto non incide sugli spazi assunzionali, trattandosi di dipendenti i cui oneri già incidono sui saldi di finanza pubblica. Infatti, affinché la mobilità possa essere ritenuta finanziariamente neutrale, in base alle 2 norme citate, è necessario che non generi variazioni nella consistenza numerica dell’organico complessivo delle P.A. e, conseguentemente, non determini aumenti di spesa per il personale a livello complessivo. La neutralità finanziaria è garantita solo qualora le Amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità siano soggette a regime limitativo assunzionale da turn over, per cui l’Ente che riceve personale tramite procedure di mobilità non imputa gli oneri di tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, mentre l’Ente che cede personale non considera la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo.
La neutralità finanziaria è garantita per la P.A. nel suo complesso e non rispetto al singolo Ente (“mobilità neutrale”).
Nel caso invece di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turn over ma su criteri di sostenibilità finanziaria, come avviene per Regioni ed Comuni, la mobilità non può considerarsi neutrale a livello finanziario, venendo meno i presupposti che ne giustificavano la neutralità in ragione del diverso meccanismo del turn over. Ne consegue che, in tal caso, la mobilità va ad erodere lo spazio generato dal turn over.
Il Parere analizza le casistiche per tutti i Comparti delle P.A. e costituisce pertanto un utile riferimento per conoscere quali sono gli Enti che al momento attuale applicano il regime delle limitazioni alle assunzioni. Da evidenziare, il fatto che per quanto riguarda gli Enti Locali, sono espressamente indicati solamente i Comuni tra quelli non più assoggettati ai vincoli del turn over, mentre non vengono menzionate le Unioni di Comuni per la cui situazione è atteso un chiarimento da parte della Sezione Autonomie della Corte dei conti.
d Alessio Tavanti