Nella Delibera n. 131 del 28 settembre 2018 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere sulla applicabilità della disciplina del turn over in caso di mobilità, ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, del personale interessato dalla Legge n. 68/1999 relativa al diritto al lavoro dei disabili. La Sezione chiarisce che, nel caso di mobilità in uscita di personale, appartenente alle “categorie protette”, verso un Ente sottoposto a limitazioni, sia possibile (rectius, doveroso) assumere altro personale, parimenti appartenente alle “categorie protette”, nei limiti della quota d’obbligo. Quando invece, dopo la mobilità, nell’Ente di partenza risulta già coperta la quota d’obbligo prevista dalla legge in favore delle “categorie protette”, valgono le consuete norme previste in tema di assunzioni e contenimento della spesa del personale.




