Modello “730/2021” ed apposizione del “visto di conformità”: pubblicata una “Raccolta” dei documenti di prassi su spese deducibili e detraibili

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, ha prodotto una raccolta dei principali Documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del “visto di conformità” per l’anno d’imposta 2020.

Si tratta di un Documento di oltre 530 pagine, che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al Professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tale Documento – si legge nelle premesse – è il frutto del lavoro svolto da un Tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei Caf per elaborare un compendio comune utile per gli operatori dei Caf e per i Professionisti abilitati all’apposizione del “visto di conformità”. L’obiettivo è quello di offrire, in omaggio ai Principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo “Statuto dei diritti del contribuente”, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

La Circolare costituisce, al contempo, per tutti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle Dichiarazioni, e tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei Quadri relativi al Modello “730/2021”, e che consente pertanto di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della Circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del Modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, così da consentire ai contribuenti, ai Caf e ai Professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero Documento. Si è ritenuta infatti preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

La Circolare richiama i Documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di Interpello o di Consulenza giuridica o dai Caf e dai Professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La Nota contiene inoltre l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i Caf o i Professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del “visto di conformità”, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella Circolare.

Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato Dpr. n. 445/2000.

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