E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014 il Decreto 10 gennaio 2014, emanato dal Mef di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai Dlgs. n. 509/94 e n. 103/96, ai sensi dell’art. 28 Dlgs. n. 241/97”.
Il Decreto consente a tutti gli Enti di previdenza di accedere, in armonia con le disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli Enti, al sistema dei versamenti unitari e della compensazione di cui al Dlgs. n. 241/97.
In particolare, all’art. 1, comma 1, viene stabilito che le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al Capo III del citato Dlgs. n. 241/97, si applichino (fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente) ai seguenti Enti di previdenza:
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori commercialisti (Cnpadc);
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza Geometri (Cnpag);
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti (Inarcassa);
– Cassa nazionale del Notariato;
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza Ragionieri e Periti commerciali (Cnpadc);
– Ente nazionale di assistenza per i Rappresentanti di commercio (Fondazione Enasarco);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del lavoro (Enpacl);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Enpam);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Farmacisti (Enpaf);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Veterinari (Enpav);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in Agricoltura (Enpaia);
– Fondo Agenti spedizionieri e Corrieri (Fasc);
– Istituto nazionale di previdenza dei Giornalisti italiani (Inpgi);
– Opera nazionale per l’assistenza agli Orfani dei Sanitari italiani (Onaosi);
– Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Epap);
– Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati (Eppi);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Biologi (Enpab);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza degli Psicologi (Ebpap);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza della Professione Infermieristica (Enpapi).
Il passaggio non avverrà in automatico e dovranno essere gli Enti a farne richiesta e questa sarà poi, “a seguito di Delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all’approvazione dei Dicasteri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. n. 509/94”.
Il comma 2 chiarisce infine che le “modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli Enti di previdenza di cui al precedente comma e l’Agenzia delle Entrate”.