Modello “F24”: esteso l’uso a tutti gli Enti di previdenza

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014 il Decreto 10 gennaio 2014, emanato dal Mef di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai Dlgs. n. 509/94 e n. 103/96, ai sensi dell’art. 28 Dlgs. n. 241/97”.

Il Decreto consente a tutti gli Enti di previdenza di accedere, in armonia con le disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli Enti, al sistema dei versamenti unitari e della compensazione di cui al Dlgs. n. 241/97.

In particolare, all’art. 1, comma 1, viene stabilito che le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al Capo III del citato Dlgs. n. 241/97, si applichino (fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente) ai seguenti Enti di previdenza:

–       Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

–       Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori commercialisti (Cnpadc);

–       Cassa nazionale di previdenza e assistenza Geometri (Cnpag);

–       Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti (Inarcassa);

–       Cassa nazionale del Notariato;

–       Cassa nazionale di previdenza e assistenza Ragionieri e Periti commerciali (Cnpadc);

–       Ente nazionale di assistenza per i Rappresentanti di commercio (Fondazione Enasarco);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del lavoro (Enpacl);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Enpam);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Farmacisti (Enpaf);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Veterinari (Enpav);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in Agricoltura (Enpaia);

–       Fondo Agenti spedizionieri e Corrieri (Fasc);

–       Istituto nazionale di previdenza dei Giornalisti italiani (Inpgi);

–       Opera nazionale per l’assistenza agli Orfani dei Sanitari italiani (Onaosi);

–       Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Epap);

–       Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati (Eppi);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Biologi (Enpab);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza degli Psicologi (Ebpap);

–       Ente nazionale di previdenza e assistenza della Professione Infermieristica (Enpapi).

Il passaggio non avverrà in automatico e dovranno essere gli Enti a farne richiesta e questa sarà poi, “a seguito di Delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all’approvazione dei Dicasteri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. n. 509/94”.

Il comma 2 chiarisce infine che le “modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli Enti di previdenza di cui al precedente comma e l’Agenzia delle Entrate”.