Modifica statutaria: il Ministero dell’Interno fornisce un Parere sull’introduzione della figura del “ProSindaco”

Il Viminale precisa che, nell’ambito dei principi fissati con legge statale, l’Ente Locale può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni ma non può derogarle, e che quindi la figura del “ProSindaco” non appare compatibile con l’ordinamento degli Enti Locali

Il Ministro dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali – ha pubblicato in data 12 maggio 2025 il Parere n. 3628 del 3 febbraio 2025, dove si precisa che, nell’ambito dei principi fissati con legge statale, l’Ente Locale può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni ma non può derogarle, e che quindi l’individuazione della figura del “ProSindaco” non appare compatibile con l’ordinamento degli Enti Locali.

Alcuni Consiglieri del Comune di riferimento hanno richiesto se la modifica dello Statuto comunale, relativa all’introduzione della figura del “ProSindaco” risultava legittima, poiché ora lo Statuto comunale prevede all’art. 24-bis che il Sindaco può nominare un “ProSindaco”, scelto tra i Consiglieri comunali, quale figura rappresentativa dell’Amministrazione nelle materie espressamente individuate nell’atto di nomina. Il “ProSindaco” presta giuramento nelle mani del Sindaco e svolge il ruolo di collegamento tra la Comunità dell’Ente Locale e gli Organi amministrativi del Comune, rappresentando le esigenze del territorio, assicurando idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alla Comunità. Inoltre, la disposizione statutaria stabilisce che il “ProSindaco” può rappresentare l’Amministrazione comunale nelle manifestazioni pubbliche indossando la Fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, previa autorizzazione del Sindaco, ma non può adottare atti a rilevanza esterna, né compiere atti di gestione, non avendo competenze sui servizi, uffici comunali e sui dipendenti.

Al riguardo, il Dipartimento osserva che la figura del “ProSindaco” non è contemplata dal Tuel e che l’art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. p), demanda la materia concernente “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” alla legislazione esclusiva dello Stato. Considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’Ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “ProSindaco” non viene ritenuta compatibile con l’ordinamento degli Enti Locali.