Corte dei conti Toscana, Delibera n. 129 del 10 giugno 2024
Nella fattispecie oggetto di studio, un Comune ha chiesto se, alla luce del Dl. n. 95/2012 che vieta la monetizzazione delle ferie, sia possibile in casi specifici (come la morte del dipendente o la cessazione dal servizio dopo un lungo periodo di malattia o infortunio) procedere alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti. La Sezione chiarisce che al dipendente che non ha usufruito delle ferie spetta sempre la “monetizzazione” delle stesse, salvo il caso in cui il dipendente abbia scelto volontariamente di non usufruirne, pur avendone la possibilità. In questo caso, il datore di lavoro ha l’onere di provare che il dipendente poteva usufruire delle ferie. Ciò implica che il dirigente o datore di lavoro devono predisporre annualmente un piano ferie adeguato per garantire che i dipendenti possano effettivamente usufruire delle ferie. Ciò in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia UE che ha affermato che l’art. 7 della Direttiva 2003/88 e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, impediscono una normativa nazionale che vieti di versare un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se il lavoratore ha volontariamente concluso il rapporto e non ha dimostrato di non aver potuto usufruire delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In sintesi, la monetizzazione delle ferie non godute è possibile in casi specifici come malattia prolungata o morte del dipendente, mentre il divieto di monetizzazione sussisterebbe solo nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta a una scelta o a un comportamento del lavoratore.


