Nel giudizio devono partecipare, sia l’Ente creditore, sia l’Agente della riscossione

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Un contribuente residente all’estero aveva impugnato un’intimazione di pagamento, sostenendo che, sia l’avviso di accertamento, sia la successiva intimazione, fossero stati notificati al vecchio indirizzo italiano, nonostante la sua iscrizione all’Anagrafe dei residenti all’estero.

Nel primo grado di giudizio erano presenti, sia l’Amministrazione finanziaria, sia l’Agente della riscossione, mentre in appello l’Amministrazione aveva chiamato in giudizio soltanto il contribuente e non anche l’Agente della riscossione.

I Giudici hanno affermato che, quando il contribuente contesta contemporaneamente la pretesa fiscale e gli atti della riscossione, e nel primo grado sono presenti entrambi

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