Testo del quesito:
“Con la Risposta a una istanza di interpello n. 436/2019, l’Agenzia delle Entrate ha tentato di fare chiarezza su un problema che vede quotidianamente gli Uffici degli Enti Locali contrapposti ai fornitori in relazione all’indicazione del codice Cig sulla fattura elettronica. Nell’Istanza si chiedeva se la fattura nella quale il cedente/prestatore abbia omesso di indicare il Cig sia fiscalmente in regola e quindi pagabile dall’Ente, ma occorre chiarezza in quanto sembra ‘fuorviante’ il parere rilasciato proprio dall’Agenzia, creando incertezza nel caso specifico su come interpretare l’assenza di Cig in una fattura”.
Risposta dei ns. esperti.
Con la Risposta n. 436/2019 (già commentata su Entilocalinews n. 42 del 4 novembre 2019), l’Agenzia ha sostenuto che “l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (Cig errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario”.
Una tale affermazione, ineccepibile dal punto di vista fiscale, non tiene conto che l’obbligo di indicare il Codice Cig nella fattura elettronica emessa verso la P.A. è previsto dall’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014, che recita che, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione […]”. Il comma 3 dello stesso art. 25 stabilisce anche che “le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i Codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.
Il Dl. n. 66/2014 esprime un concetto chiaro: la fattura deve contenere all’atto della sua trasmissione all’Ente il Codice Cig o Cup, e quindi in mancanza di tale dato il rifiuto appare legittimo, in quanto lo stesso non deriva da assenza di elementi fiscalmente rilevanti, ma dalla carenza degli elementi previsti dalla legge per garantire la tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A. La fattura elettronica non consente evidentemente “l’integrazione” a cui fa riferimento la risposta dell’Agenzia in quanto, trattandosi di documento elettronico, è immodificabile.
Si potrebbe sostenere che in fondo il Codice Cig (è l’Ente che lo richiede) è già nella disponibilità dell’Amministrazione che ha l’obbligo di indicarlo negli atti di affidamento, ma l’integrazione successiva da parte della stessa si scontra con le disposizioni chiare e inequivocabili del Dl. n. 66/2014 che richiedono la presenza del dato Cig o Cup già all’atto dell’emissione della fattura, e qualunque comportamento successivo, come ad esempio l’inserimento del Cig in fase di liquidazione, si scontra con la lettera della norma.
È evidente che da qualche anno a questa parte la fattura viene utilizzata per scopi diversi dalla sola certificazione delle operazioni soggette agli obblighi del Dpr. n. 633/1972 e la semplice regolarità fiscale non è più sufficiente perché il documento assolva a tutte le nuove funzioni attribuite dalla legge. L’intervento dell’Agenzia è quindi fuorviante e forse rischia di innescare contenziosi tra Enti e fornitori, i quali potrebbero cercare di sostenere le loro ragioni facendo riferimento alla Risposta n. 436/2019.
Ma anche in questo caso bisogna ricordare che la Risposta ad una Istanza di Interpello, ancorché discutibile, ha valore di fatto solo per coloro che lo richiedono, come ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 9719/2018, che ha chiarito come “il richiamo del contribuente ad un generico Principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l’affidamento fondato su Risposte ad un Interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano”.
Ad avviso degli scriventi, si tratta quindi di una Risposta fornita dall’Agenzia ad un caso concreto, che può considerarsi dunque valida ma soltanto per il caso sottoposto dal richiedente e quindi per risolvere un problema specifico.
In definitiva, a nostro avviso non sussistono dubbi sul fatto che la fattura, per essere considerata corretta e quindi accettata, debba contenere Cig e Cup se previsto in ottemperanza dell’art. 25 del Dl. n. 66/2014.
Dello stesso avviso è del resto anche la bozza di Decreto approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni dello scorso 3 luglio 2019, non ancora pubblicata in G.U., nonché implicitamente l’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), in base al quale “il Servizio ‘Finanziario’ effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.
di Francesco Vegni e Cesare Ciabatti