Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6420 del 18 marzo 2026
Nella fattispecie un dipendente pubblico sospeso dal servizio durante un procedimento penale aveva ricevuto solo l’assegno alimentare e, dopo essere stato assolto in sede penale, chiedeva il pagamento delle differenze tra quanto percepito e lo stipendio pieno. Il dipendente sosteneva che, dopo l’assoluzione penale, la sospensione dovesse perdere efficacia e l’Amministrazione dovesse restituirgli tutte le retribuzioni non pagate. I Giudici respingono il ricorso. Chiariscono che l’assoluzione penale non comporta sempre e automaticamente il diritto agli arretrati. Anche dopo l’assoluzione, l’Amministrazione può riattivare il procedimento disciplinare se i fatti, pur non
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