Corte di giustizia tributaria della Sicilia, Sentenza n. 3242 del 2 maggio 2025
Il caso in esame riguarda la richiesta di esenzione Imu per un immobile in cui viveva la vedova di uno dei comproprietari. La controversia nasce dal fatto che la donna occupava l’abitazione come residenza principale e riteneva di avere diritto all’esenzione dal tributo, invocando l’art. 540, comma 2, del Codice civile, che riconosce al coniuge superstite il diritto di abitare la casa familiare.
In primo grado, i Giudici le avevano dato ragione, ritenendo sufficiente la sua presenza nell’immobile per far scattare il diritto di abitazione e quindi l’esenzione Imu. Tuttavia, in appello la decisione è stata ribaltata.
I Giudici di secondo grado hanno chiarito che il diritto di abitazione del coniuge superstite sorge solo se l’immobile era:
– interamente di proprietà del coniuge deceduto, oppure
– in comproprietà con il coniuge superstite.
Se invece, come nel caso concreto, l’immobile era in comproprietà tra il defunto e un terzo (in questo caso un parente), il diritto di abitazione non si costituisce. Di conseguenza, non può essere riconosciuta alcuna esenzione dall’Imu. I Giudici hanno aggiunto che eventuali successive modifiche nella proprietà dell’immobile (come donazioni o cessioni) non incidono sulla valutazione del diritto originario: ciò che conta è la situazione al momento della morte del proprietario.
Nel caso esaminato, il Comune aveva notificato al comproprietario superstite (un parente del defunto) degli avvisi di accertamento Imu, ritenendo che l’immobile non potesse beneficiare dell’esenzione. In appello, questa posizione è stata confermata. La Sentenza chiarisce quindi un principio importante: il coniuge superstite non ha diritto all’esenzione Imu se l’immobile non era in comunione tra lui e il defunto, ma con un soggetto terzo. L’esenzione si applica solo quando il diritto di abitazione è pienamente riconosciuto secondo i requisiti previsti dalla legge.







