Nell’Ordinanza n. 10851 del 7 maggio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che nel Processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell’appello, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del Dlgs. n. 546/92, al precedente comma 3 dell’art. 16 del Dlgs. n. 546/92, può essere effettuata all’Amministrazione finanziaria e all’Ente Locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Anche in questo caso, ovviamente, il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle Commissioni tributarie decorre dalla materiale e attestata consegna dell’atto all’Ufficio destinatario.







