Notifica della cartella tributaria effettuata senza relata

Nella Sentenza n. 2564 del 30 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. Questo perché l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’Agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 del Cc.. Ciò in quanto l’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al Concessionario stesso ed all’Ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.