Corte di Cassazione, Ordinanza n. 99 del 2 gennaio 2026
Un Ufficio fiscale ha emesso un avviso di accertamento per un’annualità d’imposta, rideterminando maggiori ricavi sulla base degli “Studi di settore” e quindi maggiori imposte.
La Società ha impugnato l’atto, ma il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso. In secondo grado, l’appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato con raccomandata e non tramite Pec, ritenendo obbligatoria la notifica telematica ai sensi dell’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992, come modificato dal Dl. n. 119/2018.
La Suprema Corte ha invece affermato che la notifica effettuata con modalità
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.


