Notifica: il mero tentativo non produce effetti ai fini del rispetto dei termini concessi agli Enti impositori

 

Nella Sentenza n. 1214 del 16 novembre 2015 della Ctr Piemonte, i Giudici affermano che non può ritenersi che un tentativo di notifica effettuato ad un soggetto ormai non più esistente ed in un luogo errato possa consentire il perfezionamento dell’assolvimento del rispetto dei termini di notifica posti dalla normativa a carico degli Enti impositori.

Diversamente operando, si determinerebbe la vanificazione a tempo indeterminato di quei termini che la norma (art. 25, comma 1, Dpr. n. 602/73) ha posto in modo chiaro ed inequivoco. Gli Enti impositori, infatti, con un semplice tentativo di una notifica anche errata potrebbero interrompere e vanificare i termini di notifica degli atti di accertamento e/o riscossione a carico dei contribuenti, riservandosi poi il diritto, senza più alcun limite di prescrizione di riformulare correttamente la notifica dell’atto.