Nella Sentenza n. 5122 del 16 marzo 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici rilevano che l’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 600/73, statuisce che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del Cpc., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’Albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Pertanto, la Suprema Corte afferma che va osservato che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del Dpr. n. 600/73, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 del Cpc. soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.
Nello specifico, tale notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 600/73, quando il Messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto. Accertamento, questo, cui il Messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Ne discende che l’irreperibilità assoluta del destinatario della notifica legittima la notifica dell’atto impositivo operata nelle forme di cui all’art. 60, lett. e), del Dpr. n. 600/73 .



