Notifica: non è valida se avviene nella casa del familiare non convivente

Nella Sentenza n. 5410 del 3 marzo 2017 della Corte di Cassazione, oggetto della controversia sono alcuni avvisi di accertamento notificati ad un familiare non convivente. La Suprema Corte precisa che, se la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario va ricercato nel Comune del domicilio fiscale e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare ivi l’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica, in caso di accettazione dell’atto senza esternazione di alcuna riserva, la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario. Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando e non presso l’abitazione del familiare. I Giudici di legittimità sottolineano che, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto. Dunque, la notifica è nulla se viene fatta ad un familiare non convivente.
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