Nell’Ordinanza n. 17235 del 2 luglio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità osservano che l’art. 60 del Dpr. n. 600/1973, prevede che, nel caso la notifica venga eseguita dai Messi comunali o dai Messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle Imposte, il Messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto, prevedendo anche al comma 1, lett. b-bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, il Messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
Inoltre, la Suprema Corte sottolinea che:
– il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il Messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
– il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Infine, i Giudici di legittimità pongono in evidenza la Sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 del Cpc., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione. Poi ha stabilito che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l’art. 140 del Cpc., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.




