Notifica: è nulla se la cartella è stata consegnata al familiare “vicino di casa” ma manca l’invio della raccomandata informativa al contribuente

 

Nella Sentenza n. 18202 del 16 settembre 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità precisano che quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, in base all’art. 139, commi 1 e 2 del Cpc., va ricercato nel Comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’atto va consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.

Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità

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