Nella Sentenza n. 3222/25/15 della Ctp Milano, con tempestivo ricorso un soggetto impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e relativo ad Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2008 e adiva la Ctp per ivi sentire dichiarare l’illegittimità della pretesa tributaria e l’annullamento dell’atto impugnato. I Giudici milanesi rilevano che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l’avviso di accertamento impugnato, nello specifico il capo area per delega del Direttore provinciale non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dall’art. 20, comma 1, lett.
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