Con il Comunicato 8 giugno 2016, pubblicato il 10 giugno 2016 sul proprio sito istituzionale, il Presidente dell’Anac ha risposto a 13 domande frequenti (c.d. Faq) relative all’applicazione delle disposizioni del nuovo “Codice degli appalti” e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.
L’Anac, facendo seguito alle indicazioni già fornite in materia con il proprio Comunicato 11 maggio 2016, ha dissipato nuovi dubbi sollevati dagli Enti a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16.
In particolare, l’Authority si è espressa in merito alle disposizioni di cui all’art. 37 (“Aggregazione e centralizzazione delle committenze”), art. 47 (“Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare”), art. 84, comma 4, lett. b) (“Certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti”), art. 213, comma 9 (“Autorità nazionale Anticorruzione”) e art. 216 (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”).
Riportiamo qui di seguito le indicazioni fornite:
“Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze 1. Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’Ausa possono procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo ?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza. Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del Dl. 18 dicembre 2012 n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di Euro, i Comuni non capoluogo di Provincia, se iscritti all’Ausa, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37. Le stazioni appaltanti non iscritte all’Ausa procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una Centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.
- 2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il Cig ai Comuni non capoluogo di Provincia ?
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Dlgs. 50/16 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il Cig ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:
– agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
– all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza;
– all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro;
– all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di Euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza qualificate.
- L’art. 37 del Dlgs. n. 50/16 si applica agli affidamenti di ‘Servizi Sociali’ rientranti nell’allegato IX del Codice?
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i ‘Servizi Sociali’ tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il Dlgs. n. 50/16 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 Euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del ‘Terzo Settore’ (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di ‘Servizi Sociali’ si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della Legge n. 328/00, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di ‘Servizi Sociali’ possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più Unioni di comuni (art. 32 Tuel) e di costituzione di più di un Consorzio tra gli stessi Enti Locali (art. 31 Tuel).
Art. 47 – Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare 1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei Consorzi fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del ‘Codice’ ?
I requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del ‘Codice’. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del ‘Codice’ (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai Consorzi) si applica la Parte II, Titolo III, del Dpr. n. 207/10. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei Consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei Consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del ‘Codice’.
Art. 84, comma 4, lett. b) – Certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti
- Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi Modelli da parte dell’Autorità ?
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo ‘Codice’, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’Allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla Sezione ‘Servizi’, Sottosezione ‘Certificati di esecuzione lavori’. I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel Casellario informatico a cura del Ministero degli Effari esteri accedendo al Servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei Celmae.
Art. 213, comma 9 – Autorità nazionale Anticorruzione
- Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo ‘Codice’ nel Sistema Avcpass e nel Sistema per l’acquisizione del Cig?
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del Dlgs. n. 50/16, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle Tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente 11 maggio 2016.
- Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’Anac fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del Dlgs. n. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del Dlgs. n. 50/16, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente 11 maggio 2016.
Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del Dlgs. n. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo Cig.
- Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del Dlgs. n. 163/06 andate deserte?
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del Dlgs. n. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio ‘Codice’, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
- Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo ‘Codice’, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?
Continuano ad applicarsi le disposizioni del Dlgs. n. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’Allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del Dlgs. n. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio, perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.
- Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del Dlgs. n. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e seguenti ?
Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del Dlgs. n. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e seguenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del Dlgs. n. 163/06.
- Quale disciplina si applica in caso di adesioni a Convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del Dlgs. n. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e seguenti ?
In caso di adesioni a tali Convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e seguenti, continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.
- Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del Dlgs. n. 163/06 e all’art. 278 del Dpr. n. 207/10 avviate in vigenza del vecchio ‘Codice’ ?
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’art. 153 ovvero dell’art. 175 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo ‘Codice’, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del Dlgs. n. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo ‘Codice’, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del Dlgs. n. 163/06. Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo ‘Codice’, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del ‘Codice’. In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del Dlgs. n. 50/16, le disposizioni della Parte IV del Codice (‘Partenariato pubblico privato’), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del ‘Codice’, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 163/06 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il Dlgs. n. 50/16; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa”.