“Nuovo Codice degli Appalti”: pubblicato in Gazzetta il Decreto. Le nuove disposizioni per gli Enti Locali, in vigore dal 1° aprile 2023 ed esecutivo dal 1° luglio 2023

Dopo il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 12 il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante ‘Delega al Governo in materia di Contratti pubblici’”.

Con la pubblicazione in Gazzetta, è entrato quindi in vigore lo scorso 1° aprile il nuovo “Codice degli Appalti”, con le relative disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023 e con un periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2023, durante il quale saranno ancora vigenti alcune delle disposizioni del Dlgs. n. 50/2016 e dei “Decreti semplificazioni” (Dl. n. 76/2023 e Dl. n. 77/2022).

Tra le principali novità di interesse per gli Enti Locali, si segnala quanto segue:

  • il Rup può essere nominato anche tra i dipendenti assunti a tempo determinato della Stazione appaltante o dell’Ente concedente;
  • è consentito senza limiti percentuali il Subappalto e il cosiddetto “Subappalto a cascata”, permettendo tuttavia ai Funzionari di limitare tali possibilità;
  • nel caso di Opere di interesse locale o statale per le quali non è richiesto il parere del Clsp o del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche, la Stazione appaltante o l’Ente concedente trasmette il Progetto alle Autorità competenti per la “Via”;
  • è attuata una semplificazione della progettazione in materia di lavori pubblici;
  • è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; tale possibilità non è riconosciuta per gli Appalti di manutenzione ordinaria;
  • è previsto l’affidamento diretto per servizi e forniture fino a Euro 140.000 e negoziato senza Bando per importi da Euro 140.000 a Euro 215.000, previa consultazione di almeno 5 Operatori economici. Per i lavori invece, la soglia per affidamenti diretti è fissata ad Euro 150.000, mentre la procedura negoziata senza Bando per lavori da Euro 150.000 fino a Euro 1 milione e da Euro 1 milione fino a Euro 5,382 milioni, con numero di Operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10;
  • è obbligatorio inserire nelle Procedure di affidamento delle clausole di revisione dei prezzi, che si attivano in base alle variazioni del costo dell’Opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione;
  • è prevista la qualificazione delle Stazioni appaltanti per procedure di importo superiore alle soglie per l’affidamento diretto di forniture e servizi e per importi superiori a Euro 500.000 per l’affidamento di lavori;
  • è definita una nuova Procedura di affidamento per le Stazioni Appaltanti non qualificate.

Per un commento più dettagliato delle principali disposizioni di interesse per le Amministrazioni locali e le Società da loro partecipate, si rimanda a uno specifico focus che sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri della presente Rivista.