Obblighi dichiarativi e false dichiarazioni: incidono sulla integrità e affidabilità del concorrente

Nella Sentenza n. 16 del 28 agosto 2020 del Consiglio di Stato,la questione controversa riguarda gli obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 5, lett. c) e b-bis), del Dlgs. n. 50/2016, e le false dichiarazioni. I Giudici affermano che la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della Stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016. In conseguenza di ciò, la Stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Alle conseguenze sopra esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Infine, i Giudici aggiungono che la lett. f-bis) dell’art. 80, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016 ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.