Delibera n. 393 del 30 luglio 2024
Una Società cooperativa sociale ha presentato un’istanza contestando la sua esclusione da una procedura di gara. La Stazione appaltante l’ha esclusa perché nell’offerta tecnica la Cooperativa ha incluso informazioni economiche, violando il Principio di segretezza dell’offerta economica e il divieto di commistione tra l’offerta tecnica ed economica, come previsto dal disciplinare di gara. In particolare, un articolo del Disciplinare consentiva l’attribuzione di punti per la “Qualità Economica” in base al valore delle attrezzature proposte, ma richiedeva che i dettagli sui beni venissero forniti senza violare la separazione tra le 2 offerte. L’inserimento di un preventivo di spesa nella busta tecnica è stato ritenuto dalla Stazione appaltante una violazione di queste regole, comportando l’esclusione dalla gara. L’Anac rileva che non è da considerarsi nulla, in base al Principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola del Disciplinare che prevede l’esclusione del concorrente dalla gara a causa dell’inserimento di elementi di natura economica, destinati alla busta dell’offerta economica, all’interno dell’offerta tecnica.