Omessa dichiarazione risultanze penali: comporta l’esclusione dalla gara, indipendentemente dalla valutazione della Stazione appaltante

Nella Sentenza n. 8821 del 28 luglio 2020 del Tar Lazio, i Giudici affermano che la nuova formulazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, ha delineato l’omessa dichiarazione come causa di esclusione autonoma rispetto alla valutazione della gravità dell’illecito professionale da parte della Stazione appaltante. Ne consegue che, in difetto di residua discrezionalità amministrativa, l’effetto esclusivo deve essere rilevato e dichiarato dal Giudice amministrativo, senza rinvio all’Amministrazione. Al pari della dichiarazione falsa, anche l’omessa dichiarazione, nei casi in cui cada su fatti che senza dubbio alcuno avrebbero dovuto essere portati a conoscenza della Stazione appaltante (come

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