Nell’Ordinanza n. 14399 del 9 giugno 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono in materia di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali. La Suprema Corte chiarisce che l’obbligo, posto dall’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 504/92, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all’inizio del possesso (e per gli immobili posseduti al 1° gennaio 1993 con la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992) ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 504/92.
È infatti errato ritenere che la violazione dell’obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal Legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (c.d. “ultrattività della dichiarazione”) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa. Per cui, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicché la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata. Ne consegue che in, assenza dichiarazione, ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione di cui all’art. 14, comma 1, citato.




