Omessa indicazione dei costi della manodopera: niente “soccorso istruttorio”

Nella Sentenza n. 4384 del 14 settembre 2017 del Tar Campania, la ricorrente ha partecipato ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlg. n. 50/16 relativa all’acquisizione sul “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” (attraverso Richiesta di offerta) del “Servizio, in outsourcing, di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti delle sanzioni amministrative del ‘Codice della Strada’ e leggi complementari compresa la fornitura del software di gestione”. Poi, la ricorrente con ricorso impugna l’esclusione dalla procedura disposta dalla stazione appaltante per omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica presentata. I Giudici campani rilevano che l’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/16 obbliga a indicare separatamente, all’atto dell’offerta per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica di affidamento di appalto di servizi, i costi di manodopera, ciò al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi. Da tale obbligo sono esclusi gli affidamenti delle forniture senza posa in opera, gli affidamenti dei servizi di natura intellettuale e gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 50/16 cioè di importo inferiore a 40.000 Euro. Tuttavia, è estesa agli affidamenti mediante procedura negoziata l’operatività di tale prescrizione. Inoltre, i Giudici campani chiariscono che legittimamente la stazione appaltante ha ritenuto che l’evidenziazione dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica fosse un elemento non integrabile “ex post” attraverso il “soccorso istruttorio” pena l’alterazione della “par condicio” tra i partecipanti. Infatti, si tratta di un elemento sostanziale dell’offerta economica che esclude l’applicabilità della procedura di “soccorso istruttorio” (art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/16).