Nella Delibera n. 256 del 26 settembre 2017 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 80 del Dlgs. n. 267/00, nella parte in cui stabilisce che “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79”.
In sostanza, si tratta di stabilire se il Comune possa evitare di accollarsi gli oneri per i permessi retribuiti dei componenti dei propri Organi politici che siano dipendenti di una Società per azioni a totale capitale pubblico (nel caso di specie operante in affidamento diretto “in house” per la gestione del “Servizio idrico integrato”) in ragione della pretesa riconducibilità della stessa alla categoria degli Enti pubblici per i quali non sussiste l’obbligo di rimborso.
La Sezione afferma che gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di Società a partecipazione pubblica, dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un Ente Locale (partecipante o meno al capitale sociale) sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla Società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 80 del Tuel.