Nella Delibera n. 44 del 16 febbraio 2016 della Corte dei conti Lombardia, richiamato l’art. 9, commi 3, 5, 6 e 7 della Legge n. 114/14, che contiene la riforma degli onorari dell’Avvocatura dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici, vengono chiesti 3 quesiti.
Con il primo quesito viene domandato se l’art. 9, comma 3, del Dl. n. 90/14, implichi in via generale un’entrata per l’Amministrazione a valere sulle somme recuperate a titolo di spese di lite (con conseguente decurtazione di tale tipologia di compensi legali nella misura da individuare in sede regolamentare), oppure trovi applicazione soltanto nel caso di superamento del limite di trattamento economico complessivo dell’Avvocato interno. La Sezione rileva che l’art. 9, comma 3, del Dl. n. 90/14 prevede che l’Ente Locale può stabilire, con Regolamento, di destinare ai dipendenti Avvocati solo una quota della somma riscossa dalla controparte condannata al pagamento delle spese di lite. Infatti, la norma consente all’Ente di determinare, oltre che le modalità, la “misura” del compenso spettante al dipendente Avvocato.
Con il secondo quesito viene chiesto se la previsione, lo “stanziamento relativo all’anno 2013”, contenuta nell’art. 9, comma 6, del Dl. n. 90/14, rappresenta il tetto massimo di spesa per i compensi professionali nel caso di cause vinte a spese compensate (e di transazione dopo Sentenza favorevole), restando l’Amministrazione libera di prevedere uno stanziamento inferiore al corrispondente importo già stanziato nel 2013 in relazione alle proprie capacità finanziarie, posto che in tali casi la relativa provvista grava sulle risorse dell’Ente. Per rispondere al secondo quesito la Sezione afferma che il termine “stanziamento” di cui al all’art. 9, comma 6, essendo un “tetto” opera come limite massimo per la potestà regolamentare, quindi l’Ente può prevedere uno stanziamento inferiore.
Con il terzo quesito viene chiesto il significato da attribuire al “trattamento economico complessivo” di cui all’art. 9, comma 7, e, in particolare, se ai fini della corretta determinazione di tale limite debbano essere considerati o meno i compensi professionali percepiti dal singolo Avvocato dipendente e quale anno vada preso a riferimento. La Sezione statuisce che, ai sensi dell’art. 9, comma 7, il tetto è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall’Avvocato interno nell’anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso




