Operazioni di gestione attiva della liquidità

Nella Delibera n. 116 del 4 maggio 2021 della Corte dei conti Veneto, un Comune chiede un parere riguardante la possibilità di procedere ad operazioni di gestione attiva della liquidità. In particolare, il Comune chiede di “conoscere la possibilità di investire temporaneamente, con un orizzonte temporale di breve/medio termine, parte delle somme giacenti presso il conto corrente di Tesoreria (‘gestione attiva della liquidità’) al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di Tesoreria”.  

La Sezione rileva che l’Ente Locale, nella gestione dei propri flussi di cassa (e quindi attraverso il Servizio di Tesoreria cosiddetto “secondario” disciplinato dagli artt. 208 e seguenti del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel) deve seguire alcuni obblighi imposti dalla legge, che non possono essere ritenuti meri oneri informativi qualificati in relazione ai flussi finanziari dell’Ente Locale, bensì rispondono alla superiore volontà da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli Enti assoggettati al Sistema di contabilità pubblica, utile per determinare le proprie politiche di bilancio.

La Sezione ravvisa l’opportunità di confermare la propria funzione di ausiliarietà nei confronti della Comunità territoriale a garanzia del buon andamento amministrativo e della sana gestione economico-finanziaria, ritenendo la possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del Sistema di Tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, comma 8, del Dl. n. 1/2012, come pure specificato dalla Circolare Mef n. 11/2012. Del resto – ai sensi dell’art. 209 del Tuel – il Servizio di Tesoreria è finalizzato anche alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. Infine, la Sezione pone in evidenza che gli Amministratori del bilancio comunale (sia Organi politici che Organi gestionali), laddove agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del bonuspater familias, non possono trarre alcuna ragione, né di timore e né di inibizione, al compimento di atti di gestione, purchè siano fondati sulla ragionevole ricognizione del quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali rilevanti per l’esercizio della discrezionalità, coperta in ogni caso dalla riserva di amministrazione ex art. 97 della Costituzione della Repubblica.