Opere incompiute e programmazione appalti: si applicano le sospensioni previste dal Decreto “Cura Italia”

Con 2 Comunicati datati 26 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che:

  1. si applica la sospensione prevista dall’art. 103 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020) anche al Procedimento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 42/2013 (“Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute”). Pertanto, le comunicazioni relative alle opere pubbliche incompiute che dovevano essere effettuate al Mit o agli Osservatori regionali dei contratti pubblici, laddove istituiti, entro il 31 marzo 2020, sono differite al 23 maggio 2020, mentre quelle da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 sono differite al 22 agosto 2020;
  2. lo slittamento del termine di approvazione del bilancio (art. 107 del “Cura Italia”) comporta automaticamente lo slittamento del termine di 90 giorni per l’adozione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, del “Programma triennale dei lavori pubblici”, e dei relativi aggiornamenti annuali, di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”). Si applica pertanto la sospensione di cui all’art. 103 del Dl. n. 18/2020, all’intero procedimento per l’approvazione e pubblicazione di tali Programmi. Ai fini del computo dei 90 giorni non si tiene conto del periodo intercorrente dal 23 febbraio 2020 o dalla data successiva di approvazione del bilancio al 15 aprile 2020, salvo ulteriori sospensioni a seguito di eventuali nuove disposizioni connesse allo stato emergenziale.