Nella Sentenza 59 del 3 marzo 2016 del Tar Liguria, il ricorso è rivolto avverso la Deliberazione del Consiglio provinciale avente ad oggetto disposizioni in merito alla chiusura degli Istituti scolastici provinciali nella giornata del sabato e migliore utilizzo degli spazi scolastici.
I Giudici liguri osservano che il quadro normativo in questione attribuisce alla Regione la determinazione del calendario scolastico, peraltro nei limiti di cui all’art. 74 del Dlgs. n. 297/94, e attribuisce alle singole istituzioni scolastiche la facoltà di operare adattamenti dello stesso in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa di ciascuna. Dal complesso normativo emerge inequivocabilmente
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