Con il Parere n. 8371 dell’11 marzo 2026, pubblicato l’8 ottobre 2026, il Dait ha esaminato il caso di un rappresentante di Minoranza nel Consiglio dell’Unione dei Comuni che, durante il mandato, ha lasciato il Gruppo consiliare di Opposizione che lo aveva designato per entrare nella Maggioranza. In particolare, il Consigliere, eletto nel 2022 quale rappresentante della Minoranza presso l’Unione, nel 2025 è diventato Assessore comunale, assumendo quindi un ruolo nella Maggioranza. A seguito di questo cambiamento politico, il Gruppo di minoranza ha chiesto se fosse possibile revocare l’incarico e procedere alla nomina di un nuovo rappresentante dell’Opposizione nel Consiglio dell’Unione.
Il Dipartimento richiama innanzitutto l’art. 32 del Tuel, che attribuisce allo Statuto dell’Unione il compito di definire la composizione del Consiglio e le modalità elettive, nel rispetto di un duplice obiettivo, garantire la rappresentanza dei Comuni aderenti e assicurare la presenza delle minoranze. Lo Statuto dell’Unione interessata prevedeva, in particolare, che ogni Comune fosse rappresentato dal Sindaco e da 2 Consiglieri Comunali, di cui uno espressione della minoranza.
Pur rilevando che lo Statuto disciplinava espressamente la sostituzione dei Consiglieri solo nei casi di decadenza o cessazione dall’incarico, il Ministero evidenzia come la situazione in esame debba essere valutata alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, viene richiamato un consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il Consigliere designato nel Consiglio dell’Unione deve mantenere per tutta la durata del mandato il rapporto di rappresentatività con la componente consiliare che lo ha espresso. La rappresentanza delle minoranze, infatti, non riguarda soltanto il momento iniziale dell’elezione ma deve permanere nel tempo, adeguandosi anche agli eventuali mutamenti intervenuti negli equilibri politici del Consiglio comunale.
Da questa impostazione deriva che, quando il Consigliere nominato come espressione della Minoranza passa stabilmente nell’area della Maggioranza, viene meno il presupposto politico che aveva giustificato la sua designazione. In tali circostanze, per garantire la corrispondenza tra la composizione del Consiglio dell’Unione e gli effettivi rapporti tra Maggioranza e Opposizione presenti nel Comune, può risultare legittima la revoca del rappresentante e la sua sostituzione con un nuovo esponente della Minoranza.
Il Ministero richiama tuttavia anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha chiarito come la normativa vigente non imponga necessariamente che ciascun Comune abbia sempre un proprio rappresentante di Minoranza nel Consiglio dell’Unione. Dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 56/2014, spetta infatti allo Statuto di ciascuna Unione stabilire il numero dei Consiglieri e i meccanismi elettivi più idonei a realizzare, complessivamente, la rappresentanza delle Minoranze e dei Comuni aderenti.
Il Parere è quindi strettamente legato alle previsioni statutarie dell’Ente.
Se lo Statuto continua a prevedere espressamente la presenza di un Consigliere di Minoranza per ogni Comune associato, il rappresentante passato alla Maggioranza può essere sostituito per ristabilire il corretto equilibrio rappresentativo. Se invece l’Unione intende conformarsi all’interpretazione più flessibile fornita dal Consiglio di Stato – secondo cui non è necessario garantire un rappresentante di Minoranza per ogni singolo Comune – sarà necessario modificare preventivamente lo Statuto, adeguandolo al quadro normativo e giurisprudenziale attualmente vigente.


