Ordinamento Enti Locali: lo Statuto comunale non può prevedere l’incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con Parere n. 28782 del 19 settembre 2024 e pubblicato il 15 gennaio 2025, si è espresso sulla previsione di incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con Parere n. 28782 del 19 settembre 2024 e pubblicato il 15 gennaio 2025, si è espresso sulla previsione di incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore.

Un Segretario di un Comune ha formulato una richiesta di parere concernente un articolo del vigente Statuto comunale. L’Ente, con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ha stabilito che un Consigliere comunale nominato Assessore deve rinunciare alla carica di Consigliere entro 90 giorni, presentando formali dimissioni secondo le norme dell’art. 38, comma 8, del Tuel; in tal caso, si applicherà il normale processo di sostituzione disciplinato dagli artt. 38 e 45 del Tuel, ma se non risulta possibile sostituire il Consigliere nominato Assessore con un altro Consigliere non eletto, l’obbligo di dimissioni non si applica.

In pratica, il Consiglio comunale dell’Ente ha introdotto l’incompatibilità tra le cariche di Consigliere comunale e Assessore, incompatibilità che non è prevista per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, come specificato nell’art. 64, comma 3, del Tuel.

Il Dait condivide le medesime perplessità sollevate al riguardo alla citata disposizione statutaria. Poiché ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, la materia “Organi di governo” dei Comuni è di competenza esclusiva dello Stato, l’autonomia normativa degli Enti Locali deve essere coerente con la legislazione statale sull’Ordinamento degli Enti Locali.

L’art. 1, comma 3, del Tuel, prevede che la legislazione sugli Enti Locali e sulle funzioni loro conferite debba stabilire i principi che costituiscono limiti inderogabili per la loro autonomia normativa.

In conclusione, l’Ente di riferimento dovrà modificare il proprio Statuto, secondo detta normativa.