Ordinamento fiscale e tributario: in G.U. il Decreto che razionalizza e semplifica diversi adempimenti, di interesse anche per gli Enti Locali

È stato pubblicato sulla G.U. il Dlgs. 8 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, che contiene diverse norme di interesse per i Cittadini, per le Imprese ma anche per gli Enti Locali, che razionalizzano e semplificano alcuni adempimenti fiscali.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024 il Dlgs. 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in vigore dal 13 gennaio 2024.

Il Provvedimento contiene diverse norme di interesse per i Cittadini, per le Imprese ma anche per gli Enti Locali, che razionalizzano e semplificano alcuni adempimenti fiscali.

Anche questo Decreto fa parte del pacchetto di Decreti legislativi attuativi della Legge di delega al Governo per la “Riforma fiscale” n. 111 del 9 agosto 2023.

Esaminiamo di seguito le disposizioni che, in via diretta o indirettamente risultano di maggior interesse per gli Enti Locali.

Novità in materia di dichiarazioni dei redditi

All’art. 1 viene istituita una Dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della Dichiarazione già in possesso dell’Agenzia delle Entrate siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in Dichiarazione.

In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

All’art. 2 viene previsto che dal 2024 verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il Modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva. D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anche in presenza di un sostituto d’imposta potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria Dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate in caso di risultato a credito o effettuando il versamento Irpef tramite Modello F24 in caso di risultato a debito.

Se la Dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate, l’applicativo della Dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.

All’art. 19 viene previsto inoltre che la Dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita Iva.

Sempre in tema di Dichiarazione precompilata, l’art. 20 stabilisce che per Decreto del Mef siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

Novità in materia di scadenze dichiarative

L’art. 11 introduce novità anche per quanto riguarda i termini di presentazione delle Dichiarazioni:

  • per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la Dichiarazione dei redditi e Irap viene infatti anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre);
  • analogamente, cambia il termine di presentazione della Dichiarazione per i soggetti Ires, che si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del Dpr n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.
Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre).

Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all’art. 5 del Tuir, potranno presentare la Dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

I soggetti Ires presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (attualmente entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Per quanto riguarda il Modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

Le modifiche ai Modelli di dichiarazione dei redditi, Irap e Iva

L’art. 15 prevede, già a partire dal periodo d’imposta 2023, la progressiva eliminazione da ciascun Modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Vengono ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

L’art. 16 introduce una novità significativa anche per la Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta Modello 770, per cui a partire dai versamenti relativi ai Modello 770/2025 viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all’esposizione sul Modello 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente, ampliabile con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Procedure e adempimenti più “snelli”

All’art. 3 viene eliminato l’obbligo di effettuare la Certificazione unica (a partire quindi dalle CU 2025, riferite all’anno 2024) per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfettario e il regime fiscale di vantaggio.

L’art. 4 prevede semplificazioni anche per i depositari delle scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno “liberarsi” dell’incarico comunicando la cessazione direttamente.

L’art. 12, sempre in tema di semplificazioni, prevede che a partire dal 2024 per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della Dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un Decreto del Mef ne stabilirà i termini. Con il Dlgs. “Semplificazione degli adempimenti tributari”, si abbandona, quindi, definitivamente il più volte rimandato calendario mensile, come invece aveva previsto il precedente Dm. Mef 27 dicembre 2022.

L’art. 13 interviene in materia di crediti d’imposta, stabilendo che, già a partire dalle Dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022), la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle Dichiarazioni di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante.

Pausa d’agosto e a dicembre per gli invii del Fisco

L’art. 10 istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis del Dpr. n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36-ter del Dpr n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004) e delle lettere per l’adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014).

La novità sugli Isa

Viene prevista una riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche

All’art. 8, intervenendo sull’art. 20, del Dlgs n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali.

In particolare:

  • viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
  • il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;
  • il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita Iva, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

L’art. 19 prevede semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali Iva, per le quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da Euro 25,82 a Euro 100,00 il limite entro il quale il versamento dell’Iva dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo.

Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973).
 In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno.

Quindi, per quanto riguarda l’Iva, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi 3 trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute (artt. 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973). Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

Nuove modalità per i pagamenti

All’art. 17, al fine di facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di addebito in conto del Modello F24 con scadenze future: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario potrà ricorrere all’autorizzazione in via preventiva all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, l’art. 18 prevede la possibilità di effettuare i versamenti con Modello F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla Piattaforma “PagoPa”.

Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione

L’art. 21 contiene disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’art. 22 riguarda il rafforzamento dei servizi digitali e l’art. 23 il rafforzamento dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale.

Infine, l’art. 24 contiene indicazioni anche per le procedure software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre l’art. 25 sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.