Nella Sentenza n. 536 del 22 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che, in materia di Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), con riguardo all’individuazione del destinatario dell’Ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto necessario è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l’esecuzione dell’Ordine impartito. Inoltre, i Giudici precisano che in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l’incolumità pubblica, per la legittimità dell’Ordine è sufficiente che il Comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell’immediato, indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all’eliminazione dell’accertata situazione di pericolo. Il fatto che l’Ordine di esecuzione dei lavori è legittimamente indirizzato al soggetto nella condizione di eliminare la situazione di pericolo lascia impregiudicata, perché estranea alla funzione del Provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell’accollo economico dei costi dell’intervento in capo ai soggetti responsabili.